PRIVACY VIOLATA?

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PRIVACY VIOLATA?

Messaggio da nikarlo » gio ott 05, 2017 12:50 pm

PRIVACY VIOLATA?

Un'utilissima e chiarificatoria trattazione sugli aspetti legali del nostro comune hobby. Quando la nostra passione fotografica rischia di sconfinare nell'infrazione, dove arrivano i diritti del fotografo e dove iniziano invece quelli del soggetto fotografato? Luca Capodiferro, avvocato civilista e Roberto Piero Ottavi, consulente tecnico della Procura della Repubblica affrontano l'argomento e le numerose sfaccettature della normativa offrendo un vademecum da tenere anche nella borsa assieme alla Leica.

PREMESSA
Milano, Piazza Duomo, un gruppo di Cinesi inginocchiati, immobili con gli occhi chiusi sotto lo sguardo incuriosito di alcuni passanti, cerca di sensibilizzare i presenti su una particolare forma di preghiera che in Cina pare sia punita con la reclusione ed in qualche caso con la morte.
Tiro fuori dalla tasca il 90, lo monto sulla M7, porto la Leica all'occhio ma non riesco a scattare perchè un “distinto signore” mi si avventa contro minacciandomi di chiamare i Carabinieri e di farmi arrestare per violazione della Legge sulla privacy.
Cerco di spiegare al “gentile disinformato difensore della privacy” che è decisamente fuori strada e che, quando ci si espone in una pubblica piazza del territorio nazionale, significa che si è esercitato uno dei diritti della democrazia ma, siccome i suoi diritti finiscono dove incominciano i miei, la contropartita è che si deve accettare che qualcuno possa anche fare una fotografia ma non ci riesco perchè ho due Leica al collo e un giubbetto che fa tanto “inquietante reporter”.
Probabilmente se avessi puntato un innocente “fototelefonino” non avrei suscitato la preoccupazione dell'improvvisato “garante” , preoccupazione che non avrebbe avuto ragione di risvegliarsi se nulla avesse avuto evidentemente da nascondere.
Spesso lanciarsi in una discussione con chi non è opportunamente informato o peggio disinformato ma convinto del contrario è come cercar di insegnare la sintassi ad un branzino e quindi lascio perdere e me ne vado. (Roberto Piero Ottavi)
Quante volte è capitato di aver a che fare con chi si oppone al solo nostro gesto di inquadrare oppure di dover discutere con chi, appellandosi alla legge sulla privacy senza conoscerla, ci ha contestato un mancato rispetto della normativa?
Dall’entrata in vigore della vecchia legge sulla tutela della privacy n. 675/96 (che è stata abrogata a partire dal 1 gennaio 2004, e sostituita dal dlgs 30 giugno 2003, n.196 - GU n. 174 del 29-7-2003 Suppl. Ordinario n.123), molti fotografi hanno dimostrato interesse (e preoccupazione) in relazione alle nuove norme che vincolerebbero l’attivita' di reporter e, in generale, quella di fotografo.
Come capita in questi casi, hanno cominciato a diffondersi "leggende metropolitane" sulle proibizioni che la legge avrebbe introdotto, e sull’impossibilità di svolgere il proprio lavoro o il proprio hobby, dato che serpeggia il timore che sia divenuto impossibile fotografare chiunque senza il suo consenso.
Ci è sembrato perciò utile un breve ma, speriamo, esaustivo vademecum sulla privacy e la fotografia, senza però dimenticare che non solo la normativa di settore è tutto tranne che nuova (la maggior parte dei casi, infatti, ricade sotto l’egida dell’art. 10 del codice civile), ma altresì che ben diversa è la sua incidenza se a scattare è un privato o un professionista.
LA LEGGE SULLA PRIVACY: NOZIONI GENERALI
La famigerata legge è la n. 675/96, sostituita poi con il dlgs 30 giugno 2003, n.196, la cui finalità è quella di adeguare la legislazione italiana al contesto legale più austero della Comunità Europea. Questa legge, tuttavia, si occupa sostanzialmente del fatto che non sia possibile raccogliere indiscriminatamente dati personali sui cittadini, per poi rielaborarli, cederli ad altri o pubblicarli.
Il nocciolo della legge, mira dunque a porre delle regole, controllate da un Garante della Privacy, nella raccolta e diffusione di qualsiasi dato sugli individui (e conseguentemente anche le sue immagini private considerate, però, dai giuristi e dai garanti come dati sensibili entro certi limiti), permettendo a ciascuno un miglior controllo delle informazioni che lo riguardano.
In particolare, il trattamento di alcuni dati definiti "sensibili" (ad esempio idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, ecc.) sono subordinati ad esplicito assenso da parte dell’interessato, e da controlli molto piu' stretti su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.
Costoro, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, debbono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i files di computer.
Il fotogiornalismo e la privacy sono regolamentati dall'art 25 della "vecchia" 675/96, e dall'articolo 136 nel dlgs 196/2003 che, in sostanza, rendono non applicabili a tale attività le norme generali previste per la privacy, anche se all'interno di regole di comportamento.
Art. 25 legge 675/96 : “Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati è effettuato nell’esercizio della professione giornalistica e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".
Art. 136 dlgs 196/2003 : 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
Art.137 (Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2.
Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Quindi, per quello che riguarda il fotoreporter, questa norma significa che la pubblicazione delle immagini (in senso lato, il "trattamento" di dati personali) non e' subordinata ad assenso se essa avviene per finalita' giornalistiche, e per fare davvero informazione.
Ben più restrittive sono invece le norme relative alla divulgazione di immagini riguardanti i minori che, nella nuova stesura della legge, non devono essere identificabili:
Art. 50 dlgs 196/2003 (Notizie o immagini relative a minori) : 1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.
Anche, la conservazione dei negativi (di matrimonio, di ritratto, di cerimonie, di bambini, eccetera) nel proprio archivio professionale non rientra in nessuna restrizione particolare: non si tratta infatti nè di dati sensibili (a meno che non siano fotografie riferite a tali aspetti particolari), nè di pubblicazione e quindi di usi assoggettati a release (liberatoria).
Vanno fatte le corrette considerazioni sulla proprietà dei negativi nel caso del ritratto, ma non sussiste alcuna violazione di privacy.
LE REGOLE CHE GIA’ ESISTEVANO
L’art. 10 del codice civile e la legge sul diritto d’autore:
I fotografi anche solo minimamente documentati sanno che da decenni la regolamentazione esistente non era identica, ma produceva effetti molto simili.
La legge 633/41 (quella ben nota sul diritto d’autore) e il Codice Civile (entrambi pienamente in vigore e non modificati dalla legge sulla privacy) prevedevano fin da prima, e tuttora prevedono, norme ben precise per quello che riguarda i ritratti fotografici.
Non si è mai potuto pubblicare il volto e/o la figura intera di una persona che non fosse consenziente, a meno che la pubblicazione non fosse relativa ad un personaggio già noto (viene meno il diritto ad una privacy che già non c’era più), o per finalità giornalistiche (il diritto di cronaca permette la pubblicazione, a patto che non si calpesti un diritto più forte).
Attenzione, però, il limite relativo a riprese in casi di avvenimenti pubblici o di interesse pubblico, esige che l’immagine non sia avulsa dal contesto e non sia utilizzata in modo tendenzioso e scorretto. L’immagine, cioè, non può essere decontestualizzata. Inoltre, quando l’utilizzo della stessa avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l’esigenza d’informazione, nei suoi vari aspetti, cade necessariamente la giustificazione alla pubblicazione.
Quindi, in sintesi, non è la possibilità di scattare la foto che è sancita dalla legge, bensì la possibilità di disporre della stessa, sia a fini commerciali che divulgativi (ivi compresi siti internet, mostre e pubblicazioni anche a carattere amatoriale). In nessun caso era ed è ammessa la pubblicazione di immagini lesive del buon nome e del decoro della persona. Nemmeno qualora si sia ottenuto un consenso alla pubblicazione. Secondo la prevalente giurisprudenza, la norma tutela il diritto al riserbo della propria immagine e il diritto allo sfruttamento esclusivo della stessa per fini commerciali.
Tale secondo caso, tra l’altro, non incontra il limite della legge sul diritto d’autore e determina, in genere, nel caso di sua violazione, danno patrimoniale risarcibile. Nel caso si sia consumata una violazione al diritto all’immagine, il soggetto potrà chiedere all’autorità giudiziaria, a propria cautela, il sequestro o altri provvedimenti inibitori, a patto che non si violi il diritto costituzionale alla libertà di stampa. Se non si è proceduto ancora alla divulgazione, potrà essere richiesto il provvedimento cautelare nei confronti delle attrezzature e delle pellicole, ma solo e sempre in forza di provvedimento della magistratura, non autonomamente dalle autorità di pubblica sicurezza. Questo in Italia.
La fotografia in aereo e nei luoghi sensibili:
Le norme della navigazione aerea e quelle relative alla sicurezza nazionale e militare vietano, in generale, le riprese in luoghi sensibili. Quindi, teoricamente (nel senso che non sempre il divieto viene fatto rispettare) non è possibile fare fotografie all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, caserme, installazioni militari, navi, aeroplani ed altri mezzi e armamenti di carattere militare o che attengano alla sicurezza nazionale.
Si tratta di divieti facilmente comprensibili ma che vengono dalle autorità applicati con un certo “giudizio”, altrimenti turisti, ragazzi, fotoamatori, reporter e via discorrendo dovrebbero essere tutti identificati, fermati ed oggetto di provvedimenti cautelari! Cioè chiunque scatti una foto. Conterà molto il modo, l’atteggiamento, cosa si fotografa e in che “contesto” si scatta la foto.
Ben diversa sarà la preoccupazione delle forze dell’ordine nel vedere foto fatte da una comitiva di ragazzi in gita da quella di una singola ed isolata persona che si aggira guardinga in cerca di un soggetto interessante da fotografare in luoghi – appunto – di per sé sensibili.
E’, invece, decaduto il divieto (peraltro quasi mai fatto rispettare) di fare foto in aereo o dall’aereo. Le norme del codice della navigazione aerea, infatti, prevedevano il divieto di portare ed usare, in cabina, apparecchi per riprese (quindi sia per foto che per film), lasciando poi alla discrezionalità del funzionario competente l’applicazione o meno del divieto, nonché alla regolamentazione ad hoc emanata dalla competente autorità amministrativa.
Ora, con il DPR 367 del 2000 l’effettuazione di riprese e rilevamenti aerei sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi assensi da parte di autorità o enti pubblici.
Viene, altresì, consentito l’uso delle riprese (salvo che siano fatte in aereo e ritraggano persone che non abbiano prestato il consenso all’uso). Divieti temporanei possono essere imposti in casi riguardanti motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali.
In tali casi le competenti autorità militari o di pubblica sicurezza potranno procedere al sequestro dell’attrezzatura o esigere la consegna delle riprese. Sarà poi la magistratura a valutare la fondatezza delle accuse e la correttezza dell’operato degli operatori di PS.
DUE INTERESSANTI PARERI DEL GARANTE DELLA PRIVACY
In ordine alla diffusione di fotografie, è interessante analizzare le seguenti considerazioni svolte di recente dal Garante della Privacy in occasione di proprie decisioni su denunce presentate da soggetti che si ritenevano lesi nei propri diritti.
Immagini di minori:
Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando.
Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco.
Resta comunque fermo l’obbligo per il giornalista di acquisire l’immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.
Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.
Fotografie di soggetti ripresi in luoghi pubblici:
Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona.
Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.
Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l’oggetto della notizia.
Ad esempio, la pubblicazione dell’immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell’interessata.
Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo di un articolo sulla longevità.Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l’immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell’articolo.
IN CONCRETO
In pratica, dal punto di vista specifico del fotografo la nuova legge sulla privacy non ha aggiunto proprio nulla. La 675/96 prima, ed il dlgs 196/2003 poi, hanno istituito regole molto piu' stringenti e severe sui dati personali che può gestire la società di marketing, la banca, l’azienda, il partito, il giornalista di penna, ma ha di fatto lasciato le cose più o meno come stavano per quello che riguarda la fotografia, anche se sono meglio stati chiariti i termini della questione.
Unico elemento forse davvero innovativo, sta nel fatto di dover chiedere l’assenso esplicito per la pubblicazione di immagini che riguardano la salute dei personaggi pubblici, cosa che prima non necessariamente ricadeva nel novero delle eccezioni che non ne permettevano la pubblicazione.
IN PRATICA
1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso e' solo giornalistico, l’indicazione del punto a) si puo' ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Per default non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
3. Per pubblicare con finalita' giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
4. Occorre autorizzazione specifica in ogni caso se la pubblicazione puo' risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute o sulla vita sessuale (legge 675/96). Trattasi, però, di situazione molto delicata e dalle conseguenze rischiose, da valutare caso per caso molto attentamente.
5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalita' promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Tutte le volte in cui le fotografie di persone vengono utilizzate per concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo si faccia rilasciare una LIBERATORIA detta anche release in inglese. Si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine.
La liberatoria va stilata in duplice copia, l'originale sarà conservato dal fotografo, l'altra copia dal soggetto ripreso. La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio. Il tutto, però, con i limiti in precedenza indicati.
Della liberatoria non è possibile fare a meno nei casi di utilizzo commerciale e pubblicitario dell’immagine, ed è consigliabile ogniqualvolta il soggetto sia un minore, nei casi consentiti.
ARCHIVI FOTOGRAFICI
L’immaginario collettivo spinge un numero sempre maggiore di persone a fare pressioni sul fotografo che ha in archivio immagini che lo ritraggano, come se il fatto che il fotografo detenga queste immagini fosse una situazione che sia lesiva dei suoi diritti.
Ovviamente, oggetto dell’attività di una notevole parte degli operatori fotografici consiste nella gestione di un archivo di immagini, nel quale si conservano le foto prodotte dal fotografo stesso (singoli professionisti) o dai fotografi rappresentati (agenzie fotografiche).
Sull’onda emozionale che le leggi sulla privacy hanno portato, è sempre piu' frequente il caso in cui i personaggi ritratti si rivolgono a fotografi ed alle agenzie con la convinzione che le immagini fotografiche che li ritraggono siano da considerarsi alla stregua di "dati personali" e che sia quindi dovuto loro, ai sensi dell’articolo 13 della legge 675, il diritto di conoscere nel dettaglio quali e quante immagini siano detenute, come vengano utilizzate e anche, su richiesta, che tali immagini vengano rimosse dall’archivio.
Se fosse vero, questa ipotesi si tradurrebbe nell’assoluta paralisi di qualsiasi attività fotografica d’archivio, a partire dalle strutture che utilizzano le immagini come elementi giornalistici per distribuirle alle testate nazionali (le maggiori agenzie d’archivio), giù giù fino ai piccoli archivi dei fotografi di provincia, che ovviamente detengono le immagini delle cresime dei ragazzi, dei battesimi, o delle manifestazioni locali come saggi e similari.
Va rilevato che le immagini fotografiche detenute con finalità anche professionali e che ritraggano privati cittadini o personaggi pubblici sono soggette alle restrizioni già imposte dalle norme concernenti il diritto all’immagine, contenute nella legge 633 del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, con i quali il legislatore ha già inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la pubblicazione di immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sia già nota al pubblico, e destinate al finalita' giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi in pubblico.
Appurato dunque che il diritto di privacy del cittadino in relazione alla pubblicazione di immagini è comunque difeso da questa norma di legge (633/41), la detenzione, l’archiviazione e la disponibilità in archivio di immagini fotografiche non ricade in sè nei casi previsti dalla legge 675/96, non potendosi assimilare l’immagine fotografica ad un "dato personale" del singolo.
I singoli fotogrammi o le loro riproduzioni su qualsiasi supporto, infatti, sono semmai assimilabili a fonti di notizie giornalistiche, se la detenzione in archivio avviene con lo scopo di porre tali immagini a disposizione della stampa per i consueti usi di informazione, o al supporto della propria attività professionale, quando tali immagini rappresentino l’archivio professionale di un autore fotografo, ricadendo così nei casi di esclusione previsti dall’art. 12, lettere e) ed f), della legge 675/96.
CONCLUDENDO
La normativa sulla privacy è applicabile, con i limiti e le precisazioni di cui sopra, all'uso dell'immagine e non all'atto puro e semplice del fotografare in quanto l'oggetto della normativa è costituito dall'utilizzo delle immagini e se così non fosse ci troveremmo di fronte ad una preoccupante limitazione della libertà personale del cittadino.
Tant’è che in Italia non esiste alcuna legge che vieti di fotografare i privati. Differente è la situazione se risultano esposti chiaramente cartelli indicanti il divieto di fotografare come in determinate pinacoteche o in alcuni musei perchè il divieto è in genere posto a tutela del diritto d’autore e uso.
Le recente discussa Legge antifumo ha esteso l'applicabilità non solo al “luogo pubblico” ma anche al “luogo accessibile al pubblico” e quindi, in pratica, la differenza tra gli spazi non dovrebbe più sussistere in quanto se l'equiparazione è valida per una Legge non può non esserlo per un'altra. Sarà poi interessante vedere quale sarà la posizione dell’Autorità Garante sul punto.
Fotografare pertanto su suolo pubblico o aperto al pubblico, per strada e nelle pubbliche piazze, oltre che negli ambienti aperti al pubblico quando non sia differentemente disposto da chiare e giustificate indicazioni, non comporta assolutamente una richiesta di autorizzazione da parte del soggetto ripreso. Per stare più tranquilli, nei casi dubbi, vi consigliamo di farvi firmare sempre una liberatoria. In genere è più facile di quanto si possa credere.
Una buona idea è di non nascondersi dietro tele obiettivi ma di dire chiaramente al soggetto a quale uso sono destinate le fotografie, promettendo di regalare, in cambio della liberatoria, uno o due ingrandimenti delle immagini migliori e, da persone perbene, mantenendo poi la promessa.
Gli atteggiamenti da parte del soggetto in genere sono di due tipi: un netto rifiuto, nel quale caso vi consigliamo vivamente di lasciar perdere o una (a volte perfino divertita) accettazione.
In ogni caso, sia in Italia ma soprattutto all’estero, astenersi sempre, nel dubbio, dal fotografare se vi trovate in prossimità di luoghi sensibili. Quando si viaggia in paesi stranieri, sempre meglio verificare, presso Consolati o Uffici del turismo in Italia, particolari prescrizioni, limiti e divieti. Meglio una foto in meno che avere a che fare con norme e persone che non si conoscono.
Nel dubbio di ciò che si è fatto, se qualcuno ci ha notato, contattare subito il Consolato italiano o l’Ambasciata.

Roberto Piero Ottavi - Consulente Procura della Repubblica
Luca Capodiferro - Avvocato civilista

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